In data 22 Dicembre 2016 è stata pubblicata la delibera dell'AEEG 786/2016/R/EEL “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo” che impone a tutti i produttori di eseguire i test con cassetta prova relè, su Protezione Interfaccia, con cadenza quinquennale, pena la sospensione degli incentivi da parte del GSE.
La delibera suddivide gli impianti di produzione su cui effettuare la verifica (con cassetta prova relè) sul sistema di protezione di interfaccia, in due categorie:
- impianti connessi in media tensione con potenza nominale superiore a 11,08 kWp;
- impianti connessi in bassa tensione con potenza nominale superiore a 11,08 kWp, che presentano un sistema di protezione di interfaccia dedicato (relè di protezione esterno).
E gli impianti con potenza < 11,08 kWp?
I titolari degli impianti di produzione in esercizio e connessi alle reti MT e BT di potenza fino a 11,08 kWp, o con SPI integrato, devono eseguire le prove sul SPI tramite autotest ogni anno e riportarle su apposito registro, senza inviare i risultati al Distributore.
Con quali tempistiche dovranno essere effettuate le verifiche sui sistemi di protezione di interfaccia tramite cassetta prova relè?
(*) precedente all’entrata in vigore della Delibera AEEGSI 786/2016/R/EEL.
Qualora l’impianto di produzione sia costituito da due o più sezioni, anche eventualmente dotate di più sistemi di protezione di interfaccia, con diverse date di entrata in esercizio, ai fini della determinazione dei termini entro cui eseguire la verifica periodica del sistema di protezione di interfaccia, si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione e la verifica riguarderà tutti i sistemi di protezione di interfaccia presenti in impianto.
Nel caso di sostituzione dei sistemi di protezione di interfaccia per guasto e/o malfunzionamento, devono comunque essere effettuate le suddette verifiche periodiche.
I test dovranno poi esser resi disponibili al distributore.
È obbligatorio fare le verifiche?
Si. Nei casi in cui gli impianti tenuti all’adeguamento risultino inadempienti, l’impresa distributrice ne darà comunicazione al GSE che provvederà alla sospensione dell’erogazione di eventuali incentivi, nonché dell’efficacia di eventuali convenzioni di ritiro dedicato o scambio sul posto. Si faccia attenzione poiché la delibera non prevede l’obbligo, da parte dei fornitori, di inviare una comunicazione a domicilio sulla necessità di effettuare la verifica.
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